Art. 14.
(Gestione programmata della caccia).

      1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, non inferiori alle dimensioni provinciali.
      2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

 

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      3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra la media annua delle giornate cacciate che si evince dai tesserini riconsegnati e il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna regione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e le tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra la media delle giornate cacciate, che si calcola sulla base dei tesserini riconsegnati, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
      5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche di una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione di quest'ultima. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore che ha optato per la caccia vagante o da appostamento fisso alla migratoria, ha diritto di accesso in tutto il territorio nazionale, rispetto al tipo di caccia scelta, per un numero complessivo annuo di trenta giornate di caccia, dietro il versamento di 25 euro alla regione ospitante, e purché sia in possesso di un attestato di accettazione della medesima.
      6. Entro il 30 novembre 2006 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2006 le province trasmettono i relativi dati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
      7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
 

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comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dallo stesso Ministero. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
      8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
      9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili solo per la caccia alla selvaggina stanziale e ne regolamentano l'accesso.
      10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito dai rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
 

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presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
      11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

          a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, in particolare nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino delle zone umide e di fossati; la differenziazione delle culture; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;

          b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

          c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

      12. Per gli appostamenti che importano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che è definita dalle norme regionali, non si applica l'articolo 10, comma 8, lettera h).
      13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
      14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio

 

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dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
      15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente in quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
      16. A decorrere dalla stagione venatoria 2006-2007 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
      17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei princìpi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.